Art. 6.
(Direttore esecutivo del DGS).

      1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore esecutivo quale responsabile generale dell'attuazione amministrativa della politica delle informazioni per la sicurezza.
      2. Il direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza.
      3. Ai fini indicati al comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AISE e dell'AISI, il direttore esecutivo:

          a) fornisce al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione della politica delle informazioni per la

 

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sicurezza di cui all'articolo 1 e lo aggiorna su ogni questione di rilievo;

          b) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza il progetto di piano dell'attività ripartendo gli obiettivi secondo le competenze dell'AISE e dell'AISI e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando su ricerche informative mirate, se necessario, l'attività delle citate Agenzie;

          c) informa il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AISE e dell'AISI e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi indicando, in tale caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, di aver esercitato il potere di avocazione;

          d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS;

          e) è responsabile della struttura del sistema statistico e informativo attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 9;

          f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all'articolo 7;

          g) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia nonché tra le medesime Agenzie e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), richiedendo, quando necessario, l'intervento del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza allo scopo di far rimuovere dai Ministri della difesa e dell'interno ogni eventuale impedimento;

          h) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dell'AISE e dell'AISI;

          i) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi indicati all'articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il vicedirettore esecutivo

 

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e il capo del Centro di analisi integrata strategica;

          l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del Dipartimento non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.

      4. Il direttore esecutivo del DGS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.